L’art. 155-quater del codice civile consente al giudice di disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori, ma solo qualora egli ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, comunque e in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma, e cioè quando vi sia un interesse contrario del minore all’affidamento condiviso.
Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore.
Ma se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile, per aver agito in malafede, con conseguente possibilità di condanna al risarcimento del danno.
AVVERTENZE
Data: 11.02.2006
Autore: Avv. Andrea TOTÒ