Risolvendo una lacuna obiettivamente ingiustificata per i giudizi di separazione, la nuova formulazione del l’art. 155-sexies prevede che, prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti temporanei, il giudice dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
Si è voluto così recepire un principio, quello dell’audizione del minore in tutti i procedimenti giudiziari che lo riguardino, già garantito da diverse convenzioni internazionali nonché dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini (Strasburgo, 1996), allineando il giudizio di separazione a quello di divorzio (ove era già previsto in caso di necessità, art. 4, comma 8, L. 898/1970) e al giudizio per dirimere il contrasto tra i genitori nell’esercizio della potestà (art 316 c.c.).
Pur non chiarendo la norma se si tratta di un obbligo del giudice ovvero di una mera facoltà, tale esplicita previsione deve essere salutata con apprezzamento, pur necessitando, in sede attuativa, dell’adozione di opportune cautele e garanzie affinché al minore non sia portato un pregiudizio ulteriore dalla sua partecipazione al procedimento e dalla consapevolezza di contribuire in maniera determinante alla decisione in materia di affidamento.
AVVERTENZE
Data: 11.02.2006
Autore: Avv. Andrea TOTÒ