In base all’art. 4, comma secondo, della nuova normativa, le disposizioni in materia di affido condiviso, nonché tutte le altre novità introdotte con la medesima legge, si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili (quindi per i casi di divorzio) o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi alla cessazione della convivenza more uxorio o comunque ai figli naturali.
AVVERTENZE
Data: 11.02.2006
Autore: Avv. Andrea TOTÒ