L’art. 155-quinquies del codice civile consente al giudice, valutate le circostanze, di disporre il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice e contrariamente a quanto sinora disposto dalla giurisprudenza, è versato direttamente al figlio.
Deve pertanto ritenersi che, in base al principio di proporzionalità tra i coniugi nel mantenimento della prole, ciascun genitore sia obbligato al versamento, magari di importo diverso, così da consentire al figlio maggiorenne di soddisfare le proprie necessità.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, continuano ad applicarsi le disposizioni previste in favore dei figli minori.
AVVERTENZE
Data: 11.02.2006
Autore: Avv. Andrea TOTÒ