L’art. 155-sexies, secondo comma, introduce nel nostro ordinamento il possibile ricorso all’istituto della mediazione familiare.
La norma in questione prevede che, qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti temporanei per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
Per approfondire: il servizio di mediazione familiare.
AVVERTENZE
Data: 11.02.2006
Autore: Avv. Andrea TOTÒ