In base a quanto disposto dall’art. 155-ter. (Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli), i genitori hanno il diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
Si è quindi voluta garantire la possibilità di una revisione senza limite dei provvedimenti adottati in favore dei figli, tenendo conto della particolare natura delle questioni familiari che vedono coinvolti dei soggetti minorenni.
Pure per il caso di provvedimenti adottati antecedentemente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, la norma transitoria contenuta all’art. 4, primo comma, consente a ciascuno dei genitori di richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile (modifica delle condizioni di separazione) o dall’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n.898, e successive modificazioni, l’applicazione delle disposizioni in materia di affidamento congiunto e le altre disposizioni contenute nella stessa legge.
Per approfondire: La modifica delle condizioni di separazione
AVVERTENZE
Data: 11.02.2006
Autore: Avv. Andrea TOTÒ