Affinché sia realizzato il principio di consentire al figlio minore, in caso di separazione dei coniugi, di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione tanto dal padre quanto dalla madre, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun genitore, l’art. 155 codice civile stabilisce che il giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (c.d affidamento condiviso).
Tale valutazione del giudice deve ritenersi, oltre che prioritaria, pure necessaria , tanto che il successivo art. 155-bis prevede l’obbligo di motivare il provvedimento che dispone l’affidamento ad uno solo dei genitori.
Pertanto, il giudice dovrà preventivamente e necessariamente valutare se vi siano interessi contrari del minore al fatto che la potestà genitoriale continui ad essere esercitata da entrambi i genitori. Nel caso in cui non si rinvenga un interesse contrario per il minore, il giudice dovrà disporre che i figli restino affidati ad entrambi i genitori, eventualmente stabilendo che essi possono esercitare separatamente la potestà limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
Nel caso, invece, di sussistenza di interessi contrari del minore, la potestà sarà concessa in via esclusiva ad uno solo dei coniugi, ma con provvedimento motivato, che spieghi cioè le ragioni che hanno determinato il giudice in questo senso.
È sempre fatta salva la possibilità per ciascuno dei genitori di richiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i figli.
AVVERTENZE
Data: 11.02.2006
Autore: Avv. Andrea TOTÒ