La recente e importante sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 18287 del 11/07/2018 ha risolto i numerosi conflitti interpretativi in merito ai criteri per la determinazione del contributo al mantenimento e stabilito che per la determinazione dell’assegno divorzile dovrà farsi ricorso ad una serie composita di criteri.
La Corte ha infatti enunciato il seguente principio “Ai sensi dell’art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970 […] il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Pertanto, nello stabilire la misura del contributo al mantenimento per il coniuge divorziato, il Giudice dovrà in primis stabilire se in richiedente non abbia mezzi adeguati a fargli mantenere un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio, e se sia impossibile per lo stesso richiedente procurarsi tali redditi per ragioni oggettive.
Solo verificate queste due condizioni preliminari, potrà stabilire l’importo del contributo modulandolo tenendo conto dei seguenti parametri:
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Autore: Avv. Andrea TOTÒ