I criteri per stabilire l’assegno di divorzio in base alla sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite dell’11/07/2018 n. 18287

I nuovi criteri per stabilire l'importo dell'assegno divorzile alla luce della sentenza del 11/07/2018 n. 18287 della Cassazione Civile a Sezioni Unite: l'abbandono del criterio del tenore di vita

determinazione dell'assegno di mantenimento nel divorzio

La recente e importante sentenza della Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 18287 del 11/07/2018 ha risolto i numerosi conflitti interpretativi in merito ai criteri per la determinazione del contributo al mantenimento e stabilito che per la determinazione dell’assegno divorzile dovrà farsi ricorso ad una serie composita di criteri.

La Corte ha infatti enunciato il seguente principio “Ai sensi dell’art. 5 c.6 della I. n. 898 del 1970 […] il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Pertanto, nello stabilire la misura del contributo al mantenimento per il coniuge divorziato, il Giudice dovrà in primis stabilire se in richiedente non abbia mezzi adeguati a fargli mantenere un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio, e se sia impossibile per lo stesso richiedente procurarsi tali redditi per ragioni oggettive.

Solo verificate queste due condizioni preliminari, potrà stabilire l’importo del contributo modulandolo tenendo conto dei seguenti parametri:

  • le condizioni personali e patrimoniali dei coniugi, nel senso di considerare quelle attuali, che potrebbero pertanto essersi modificate rispetto a quelle vigenti in costanza di matrimonio;
  • l’età del richiedente, nel senso che più giovane sarà il beneficiario, minore o nullo sarà il contributo erogabile;
  • la conformazione del mercato del lavoro;
  • la durata del matrimonio, nel senso che una durata breve determinerà un contributo inferiore o nullo;
  • l’apporto di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge;
  • le ragioni della decisione.

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 11/07/2018 n. 18287

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