La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3869 del 08/02/2019 ha ribadito alcuni principi in materia di assegno divorzile.
La Suprema Corte è tornata ad affrontare la questione dell’importo dell’assegno divorzile: in particolare, ha stabilito che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, assegnata all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma al solo riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia.
Ha precisato, inoltre, che non deve attribuirsi all’assegno divorzile solo natura assistenziale, ma gli va riconosciuta anche e, soprattutto, natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione, e conduce al riconoscimento di un contributo economico volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica, bensì il raggiungimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito dall’ex coniuge nella realizzazione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascun coniuge, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto.
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Autore: Avv. Silvia CLEMENZI