Mutuo cointestato: cosa accade in caso di separazione dei coniugi

Le possibili soluzioni per la gestione e il regolamento del mutuo cointestato ad entrambi i coniugi in caso di separazione

mutuo conintestato in caso di separazione dei coniugi

Può accadere che in sede di separazione personale dei coniugi ci si trovi a gestire un mutuo cointestato ad entrambi i coniugi acceso per l’acquisto della casa familiare.

Il mutuo è un contratto che coinvolge anche un terzo soggetto (la banca mutuante) e pertanto non può venire disciplinato o risolto dal giudice della separazione.

 soluzioni possono essere diverse e vanno valutate in base alla loro concreta realizzabilità, all’interesse economico e personale delle parti coinvolte e degli eventuali figli.

Vediamo nel dettaglio quali sono le soluzioni più praticate:

  • la più semplice potrebbe essere la vendita dell’immobile, con conseguente estinzione del mutuo. Tuttavia, questa soluzione potrebbe risultare pregiudizievole per i figli minori, a causa della perdita della casa familiare. Altre volte, invece, potrebbe ritenersi vantaggiosa qualora l’immobile risulti essere troppo grande per il coniuge rimasto da solo con i figli, anche in ragione delle maggiori spese di gestione che graverebbero sul genitore collocatario.
  • Nel caso in cui le rate di mutuo residue siano esigue e si intenda mantenere il bene per i figli, si potrà prevedere o la cessione a titolo oneroso della quota di un coniuge a favore del coniuge assegnatario oppure l’estinzione del mutuo da parte di entrambi i coniugi, mediante la corresponsione delle rate residue. L’ipotesi della cessione della propria quota di proprietà all’altro e dell’uscita di uno dei coniugi dal mutuo è attuabile esclusivamente con il coinvolgimento dell’Istituto di credito, il quale dovrà, analizzata la posizione e le garanzie offerte, prestare il proprio assenso al perfezionamento dell’atto. Difatti, nell’ipotesi in cui il coniuge cui spetterebbe l’esclusivo accollo del mutuo non sia capace di offrire tali garanzie, la banca non presterà il proprio consenso ed entrambi i coniugi resteranno obbligati alle condizioni previste nel contratto di mutuo.
  • Se c’è disaccordo sulla vendita e uno dei due vuole comunque continuare a vivere nell’immobile, un’altra soluzione percorribile è che il coniuge che resta nell’immobile continui a pagare da solo l’intera rata di mutuo, rinunciando in tutto o in parte a chiedere all’altro la restituzione della quota come forma di indennità l’occupazione. Questa soluzione, però, non determina la liberazione del coniuge che non paga dal contratto di mutuo, in quanto l’Istituto di credito resterebbe estrano all’accordo tra le parti e, in caso di inadempimento, potrebbe agire indistintamente nei confronti sia del marito che della moglie.
  • Esiste infine la possibilità della surrogazione (o surroga) del mutuo, anche detta portabilità del muto, ovvero la possibilità di effettuare il trasferimento gratuito del mutuo ad altro Istituto di credito che garantisca condizioni più vantaggiose. La surrogazione, introdotta con la legge Bersani nel 2007, non estingue il finanziamento precedentemente acceso, ma prevede nuove condizioni negoziali in base alle quali si possono modificare, senza costi, alcuni parametri come la durata, la rata mensile da rimborsare e i tassi di interessi applicati.

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