Il criterio del tenore di vita non vale più neanche per la determinazione del mantenimento in sede di separazione

Con l'ordinanza del 15 ottobre 2019, n. 26084 la Corte di Cassazione ha stabilito che il criterio del tenore di vita non è più da valutare neanche per stabilire il contributo al mantenimento per le cause di separazione

determinazione dell'assegno di separazione

Con l’ordinanza del 15 ottobre 2019, n. 26084 (testo integrale), la Corte di Cassazione, ha stabilito che per la determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge debole in sede di separazione valgono gli stessi principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 11/07/2018.

In forza dell’orientamento delle sezioni unite, è pertanto irrilevante la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi attribuire all’assegno, una funzione assistenziale e una funzione compensativa.

Anche per stabilire l’importo del mantenimento in sede di separazione valgono allora i criteri compositi stabiliti per l’assegno di divorzio, e cioè le condizioni personali e patrimoniali dei coniugi, l’età del richiedente, la conformazione del mercato del lavoro, la durata del matrimonio, l’apporto di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, le ragioni della decisione.

Cassazione civile, ordinanza del 15/10/2019 n. 26084

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