Con il termine famiglia di fatto (anche definita convivenza more uxorio) si indica genericamente l’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio.
Benché in ambito sociale il fenomeno abbia assunto indubbia rilevanza, ad oggi, l’ordinamento giuridico riconosce concretamente e tutela solamente la famiglia legittima, quella cioè fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili.
La famiglia di fatto si contraddistingue per il carattere di stabilità che nasce come espressione della libera scelta del singolo individuo di non costituire un vincolo formale, ma di fondare il rapporto solo sul sentimento di affetto e di amore.
Elementi essenziali della convivenza more uxorio sono:
Attualmente la famiglia di fatto è prima di tutto nucleo familiare, portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco.
La convivenza more uxorio è come istituzione sociale tutelata in primo luogo dal dettato dell’art. 2 della Costituzione. A livello di legislazione ordinaria e speciale sono stati attribuiti degli effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti.
Il menage non fondato sul matrimonio come nasce, così può cessare, diversamente per la famiglia legittima ove specifiche norme e leggi speciali regolamentano l’istituto della separazione e del divorzio.
Al momento dello scioglimento della convivenza possono sorgere problemi relativamente a:
Dapprima, il convivente non proprietario dell’immobile o non titolare di un diritto di godimento sull’abitazione era equiparato ad un ospite e non poteva quindi far valere nessun tipo di pretesa.
Oggi, invece, è riconosciuto un “diritto di possesso” in capo al convivente che fosse stato allontanato dall’abitazione familiare e da far valere mediante le vie legali, salvo la prova contraria dell’ex patner volta a dimostrare il diritto di proprietà.
Il partner proprietario potrà agire per far valere i suoi legittimi diritti.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 166/1998) ha stabilito che in presenza di figli la casa familiare, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto di proprietà, debba essere assegnata al genitore affidatario. Ciò non costituisce un riconoscimento della famiglia di fatto, poiché la decisione della Corte è stata presa al solo fine di tutelare gli interessi primari della prole.
Rapporto di locazione
Dopo un lungo cammino, la Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione non solo in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile, ma anche quando questo si sia allontanato dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Ciò sempre per salvaguardare il diritto inviolabile all’alloggio e l’interesse primario dei figli.
Acquisti compiuti durante la convivenza
Non esiste il regime di comunione legale tra conviventi.
Chi ha compiuto l’acquisto è proprietario del bene, salvo la possibilità per il compagno di proporre azione di indebito arricchimento, qualora dimostri che nell’acquisto è compresa una propria partecipazione materiale o morale.
Assegno di mantenimento
Non esiste alcun obbligo di versamento relativamente all’assegno di mantenimento poiché manca il presupposto di legge e cioè una convivenza fondata sul matrimonio.
Elargizioni compiute da uno dei conviventi in favore dell’altro
Le elargizioni in denaro o diversamente compiute da uno dei conviventi a favore dell’altro sfuggono alla disciplina regolamentata per la famiglia legittima. Normalmente sono ritenute obbligazioni naturali, quindi, nel momento in cui vengono compiute, non possono più essere richieste da chi le ha effettuate. A volte, le elargizioni sono invece considerate donazioni.
Rapporto di lavoro nell’impresa familiare
Una volta era esclusa la remunerazione del familiare per la prestazione resa nell’impresa familiare in ragione di una presunzione di gratuità che nasceva dal vincolo affettivo. Successivamente, l’introduzione dell’art. 230 bis c.c. ha eliminato il principio di gratuità. Ma l’articolo suddetto può essere utilizzato a favore del convivente solo se sussiste la prova di un preesistente rapporto di lavoro e la prova del carattere di continuità della prestazione eseguita dallo stesso.
Assegnazione dell’alloggi popolare
È riconosciuto al convivente il diritto ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio popolare qualora egli appartenga al nucleo familiare. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 559/1989.
Diritti successori
Non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell’eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come ad esempio ai figli).
Altri effetti patrimoniali
I rapporti di convivenza more uxorio possono produrre effetti e conseguenze patrimoniali, anche nei confronti dei terzi, nei seguenti casi:
Una maggiore equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima si è verificata anche in ambito penale, e precisamente:
Non c’è equiparazione invece tra famiglia di fatto e famiglia legittima in ambito di violazione degli obblighi familiari, poiché in costanza di convivenza more uxorio, tra i compagni non sorgono obblighi giuridicamente vincolanti.
Tutte le volte che sono stati adottati provvedimenti che hanno riguardato il fenomeno della convivenza more uxorio, questi sono stati adottati non per tutelare direttamente la famiglia di fatto, ma per salvaguardare interessi costituzionalmente garantiti. Una regolamentazione diretta non vi è mai stata, benché innumerevoli siano state le proposte di legge in tal senso.
Quello di convivere senza alcun vincolo formale idoneo ad assicurare certezza al rapporto è una libera scelta di ogni individuo. Oggi aumentano le separazioni ed i divorzi e si moltiplicano le convivenze, mentre la famiglia fondata sul matrimonio sta attraversando una crisi profonda che ha determinato la rottura dei tradizionali equilibri e delle dinamiche che da sempre sono state fondamento dei rapporti familiari.
Non sussiste una regolamentazione ordinaria generale, né speciale, da applicare alla famiglia di fatto. L’unico modo per ottenere una tutela, ad oggi, è quello di autoregolamentarsi mediante la stipulazione di patti, diretti a disciplinare taluni aspetti di natura patrimoniale al fine di evitare conflitti durante il menage oppure al momento della cessazione del rapporto e in modo da garantire i diritti successori anche al partner.
Gli accordi possono avere la forma di scrittura privata o possono essere redatti da notaio.
Tali accordi potranno disciplinare in particolare:
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