Convivenza more uxorio
o famiglia di fatto

Con il termine famiglia di fatto (anche definita convivenza more uxorio) si indica genericamente l’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio.

Benché in ambito sociale il fenomeno abbia assunto indubbia rilevanza, ad oggi, l’ordinamento giuridico riconosce concretamente e tutela solamente la famiglia legittima, quella cioè fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili.

La famiglia di fatto si contraddistingue per il carattere di stabilità che nasce come espressione della libera scelta del singolo individuo di non costituire un vincolo formale, ma di fondare il rapporto solo sul sentimento di affetto e di amore.

Elementi essenziali della convivenza more uxorio sono:

  • la comunità di vita;
  • la stabilità temporale;
  • l’assenza del legame giuridico del matrimonio.

Attualmente la famiglia di fatto è prima di tutto nucleo familiare, portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco.

La convivenza more uxorio è come istituzione sociale tutelata in primo luogo dal dettato dell’art. 2 della Costituzione. A livello di legislazione ordinaria e speciale sono stati attribuiti degli effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti.

Le fonti di diritto interessate sono le seguenti:
  • D.L. n. 1726 del 27.10.1918: è possibile ottenere la corresponsione della pensione di guerra, in presenza di specifici requisiti, per la vedova, la promessa sposa, la convivente more uxorio;
  • art. 6 L. n. 356 del 13.03.1958: è riconosciuta assistenza, per i figli naturali non riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando questo e la madre abbiano convissuto “more uxorio“, nel periodo del concepimento;
  • art. 2 D.p.r. n. 136 del 31.01.1958: considera famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione ed adozione ma, ogni altro nucleo che si fonda su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni, quindi anche la famiglia di fatto;
  • art. 1 L. n. 405/1975 (istitutiva dei consultori familiari): ricomprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali anche le “coppie”;
  • art. 30 L. n. 354/1975 (Riforma dell’ordinamento penitenziario): attribuisce un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, indicando anche il convivente;
  • art. 5 L. n. 194/1978 (interruzione di gravidanza): permette la partecipazione al procedimento di chi è indicato “padre del concepito”, quindi anche in presenza di convivenza more uxorio;
  • art. 44 L. n. 184/1983: permette in alcuni casi, l’adozione a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche alla famiglia di fatto;
  • art. 17 L. n. 179/1992: permette la sostituzione, al socio assegnatario defunto del convivente, purché documenti lo stato di convivenza da almeno due anni dal decesso.
In caso di cessazione del rapporto

Il menage non fondato sul matrimonio come nasce, così può cessare, diversamente per la famiglia legittima ove specifiche norme e leggi speciali regolamentano l’istituto della separazione e del divorzio.

Al momento dello scioglimento della convivenza possono sorgere problemi relativamente a:

  1. Abitazione familiare e sua assegnazione

    Dapprima, il convivente non proprietario dell’immobile o non titolare di un diritto di godimento sull’abitazione era equiparato ad un ospite e non poteva quindi far valere nessun tipo di pretesa.
    Oggi, invece, è riconosciuto un “diritto di possesso” in capo al convivente che fosse stato allontanato dall’abitazione familiare e da far valere mediante le vie legali, salvo la prova contraria dell’ex patner volta a dimostrare il diritto di proprietà.
    Il partner proprietario potrà agire per far valere i suoi legittimi diritti.
    La Corte Costituzionale (sentenza n. 166/1998) ha stabilito che in presenza di figli la casa familiare, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto di proprietà, debba essere assegnata al genitore affidatario. Ciò non costituisce un riconoscimento della famiglia di fatto, poiché la decisione della Corte è stata presa al solo fine di tutelare gli interessi primari della prole.

  2. Rapporto di locazione
    Dopo un lungo cammino, la Corte Costituzionale (sentenza n. 404/1988) ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione non solo in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile, ma anche quando questo si sia allontanato dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di prole naturale. Ciò sempre per salvaguardare il diritto inviolabile all’alloggio e l’interesse primario dei figli.

  3. Acquisti compiuti durante la convivenza
    Non esiste il regime di comunione legale tra conviventi.
    Chi ha compiuto l’acquisto è proprietario del bene, salvo la possibilità per il compagno di proporre azione di indebito arricchimento, qualora dimostri che nell’acquisto è compresa una propria partecipazione materiale o morale.

  4. Assegno di mantenimento
    Non esiste alcun obbligo di versamento relativamente all’assegno di mantenimento poiché manca il presupposto di legge e cioè una convivenza fondata sul matrimonio.

  5. Elargizioni compiute da uno dei conviventi in favore dell’altro
    Le elargizioni in denaro o diversamente compiute da uno dei conviventi a favore dell’altro sfuggono alla disciplina regolamentata per la famiglia legittima. Normalmente sono ritenute obbligazioni naturali, quindi, nel momento in cui vengono compiute, non possono più essere richieste da chi le ha effettuate. A volte, le elargizioni sono invece considerate donazioni.

  6. Rapporto di lavoro nell’impresa familiare
    Una volta era esclusa la remunerazione del familiare per la prestazione resa nell’impresa familiare in ragione di una presunzione di gratuità che nasceva dal vincolo affettivo. Successivamente, l’introduzione dell’art. 230 bis c.c. ha eliminato il principio di gratuità. Ma l’articolo suddetto può essere utilizzato a favore del convivente solo se sussiste la prova di un preesistente rapporto di lavoro e la prova del carattere di continuità della prestazione eseguita dallo stesso.

  7. Assegnazione dell’alloggi popolare
    È riconosciuto al convivente il diritto ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio popolare qualora egli appartenga al nucleo familiare. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 559/1989.

  8. Diritti successori
    Non sussistendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell’eredità solo mediante un lascito effettuato dal defunto mediante testamento, lascito che non dovrà comunque ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti (come ad esempio ai figli).

  9. Altri effetti patrimoniali
    I rapporti di convivenza more uxorio possono produrre effetti e conseguenze patrimoniali, anche nei confronti dei terzi, nei seguenti casi:

    • SEPARAZIONE O DIVORZIO PREGRESSO DI UNO DEI CONVIVENTI:
      a) nel caso in cui vi sia una persona separata o divorziata, obbligata a prestare l’assegno di mantenimento o quello divorzile che abbia iniziato una nuova convivenza. Per la determinazione dell’assegno deve essere considerata la costituzione del nuovo nucleo familiare;
      b) nel caso di persona separata o divorziata che percepisce l’assegno di mantenimento o quello divorzile: per la determinazione dell’assegno deve essere considerata la costituzione del nuovo nucleo familiare:
    • RISARCIMENTO DEL DANNO PER MORTE DEL CONVIVENTE PER FATTO ILLECITO DI TERZO: è ammessa la risarcibilità del danno morale e di quello patrimoniale nel caso in cui sia data prova del venir meno dell’apporto economico da lui offerto in vita (Corte Costituzionale, sent. n. 2988/1994).
    • ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: il convivente more uxorio, ad oggi, è escluso dai benefici contrattuali;
    • TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI E SUSSIDI DELLE MADRI DISOCCUPATE: le agevolazioni previste dalle amministrazioni locali, possono essere utilizzate anche dalle conviventi more uxorio;
    • MATERIA TRIBUTARIA: il convivente more uxorio è responsabile in solido per il pagamento delle imposte che il compagno deve al fisco.

Questioni di rilevanza penale

Una maggiore equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima si è verificata anche in ambito penale, e precisamente:

  1. art. 199, 3° co. lettera A) c.p. (obbligo di testimoniare): è prevista la facoltà di astenersi dal testimoniare anche per il convivente more uxorio;
  2. art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia): vi è equiparazione alla disciplina applicata alla famiglia legittima;
  3. artt. 342 bis e ter, L. 154/2001 (abusi familiari): la condotta anche del convivente more uxorio che determini un grave pregiudizio al nucleo familiare, comporta l’allontanamento del soggetto e l’obbligo al versamento di un assegno, se i familiari restano privi di mezzi adeguati per il loro sostentamento;
  4. art. 680 c.p. (domanda di grazia): permette al convivente more uxorio di proporre domanda di grazia.

Non c’è equiparazione invece tra famiglia di fatto e famiglia legittima in ambito di violazione degli obblighi familiari, poiché in costanza di convivenza more uxorio, tra i compagni non sorgono obblighi giuridicamente vincolanti.

Tutte le volte che sono stati adottati provvedimenti che hanno riguardato il fenomeno della convivenza more uxorio, questi sono stati adottati non per tutelare direttamente la famiglia di fatto, ma per salvaguardare interessi costituzionalmente garantiti. Una regolamentazione diretta non vi è mai stata, benché innumerevoli siano state le proposte di legge in tal senso.

Patto di convivenza

Quello di convivere senza alcun vincolo formale idoneo ad assicurare certezza al rapporto è una libera scelta di ogni individuo. Oggi aumentano le separazioni ed i divorzi e si moltiplicano le convivenze, mentre la famiglia fondata sul matrimonio sta attraversando una crisi profonda che ha determinato la rottura dei tradizionali equilibri e delle dinamiche che da sempre sono state fondamento dei rapporti familiari.

Non sussiste una regolamentazione ordinaria generale, né speciale, da applicare alla famiglia di fatto. L’unico modo per ottenere una tutela, ad oggi, è quello di autoregolamentarsi mediante la stipulazione di patti, diretti a disciplinare taluni aspetti di natura patrimoniale al fine di evitare conflitti durante il menage oppure al momento della cessazione del rapporto e in modo da garantire i diritti successori anche al partner.
Gli accordi possono avere la forma di scrittura privata o possono essere redatti da notaio.

Tali accordi potranno disciplinare in particolare:

  1. i rapporti patrimoniali tra conviventi;
  2. la costituzione di un fondo comune per le spese effettuate nell’interesse del nucleo familiare;
  3. il versamento di una somma di denaro in caso di rottura del menage;
  4. l’assegnazione dell’abitazione familiare.

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