Con la Sentenza 28727/2023 del 16 ottobre 2023 la Cassazione interviene per chiarire che la domanda congiunta di separazione e divorzio contenuta in un unico ricorso è sempre possibile.
È pertanto sempre consentito il cumulo della domanda di separazione e di divorzio, sia nelle procedure giudiziali che nei procedimenti consensuali.
Sul punto, dopo l’introduzione della riforma Cartabia, si erano registrati orientamenti opposti delle corti territoriali, che si sono espressi, a livello giurisprudenziale o con comunicazioni di carattere organizzativo da parte dei Presidenti degli uffici giudiziari, ora a favore dell’ammissibilità del cumulo (tra gli altri, i Tribunali di Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme), ora in senso contrario (i Tribunali di Bari, Padova e Firenze). Anche la dottrina aveva utilizzato criteri letterali e sistematici di interpretazione che portavano a conclusioni discordanti.
Da un punto di vista letterale, la Corte di legittimità ha rilevato che il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell’ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all’unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale («relativo ai procedimenti», in luogo di «relativo al procedimento»), dovendosi interpretare tale disposizione quali elemento favorevole all’ammissibilità del cumulo.
La Corte ha pertanto concluso affermando il seguente principio di diritto: «In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».
Autore: Avv. Andrea TOTÒ
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