Nel caso di divorzio congiunto (domandato in accordo tra i coniugi) l’intervento del tribunale è necessario e più incisivo che per la separazione. Infatti, per dichiarare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del vincolo matrimoniale, l’autorità giudiziaria preposta deve effettuare un controllo sull’effettiva esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti espressamente dalla legge, e specificamente:
Naturalmente il Giudice, qualora dall’unione matrimoniale siano nati dei figli, è tenuto a valutare, adottare o confermare i provvedimenti relativi alla prole, in considerazione del loro esclusivo e superiore interesse.
Nel caso di divorzio congiunto, il procedimento si svolgerà più celermente, essendo sufficiente la sola comparazione dei coniugi per il tentativo di conciliazione.
Nel caso di divorzio giudiziale, invece, considerati i conflitti che potrebbero insorgere, il procedimento è sempre più complesso e articolato.
Anche nel procedimento di divorzio è possibile richiedere l’emissione di sentenza parziale con la quale si pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre il procedimento giudiziario continuerà al fine di regolamentare definitivamente gli aspetti controversi sorti tra i coniugi (ad es. l’importo dell’assegno divorzile).
Nel caso di separazione consensuale tra i coniugi non è generalmente richiesta la presenza e l’assistenza di un avvocato. Nel procedimento di divorzio, invece, la possibilità dipende dal tribunale adito. Per il solo caso di divorzio congiunto, infatti, vi sono tribunali che permettono ai coniugi di presentarsi all’udienza personalmente e senza l’assistenza di un avvocato (in questo caso sarà possibile accedere al servizio di divorzio online).
Nel caso in cui il tribunale competente non consenta tale procedura, sarà comunque possibile richiedere un preventivo attraverso il nostro servizio di assistenza legale o attraverso la pagina dei contatti e appuntamenti.
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