Nel caso di divorzio giudiziale, qualora non vi sia accordo tra i coniugi sui rapporti patrimoniali, il tribunale può riconfermare le decisioni già adottate in sede di separazione, oppure – a seguito delle prove prodotte dalle parti o dei controlli tributari disposti dallo stesso giudice per valutare la capacità contributiva di ciascun coniuge – può stabilire in merito all’eventuale assegno divorzile e all’affidamento e mantenimento dei figli.
Non si possono invece chiedere provvedimenti in ordine ai beni di proprietà dei coniugi, fatta salva la possibilità per il coniuge affidatario o collocatario della prole di chiedere l’assegnazione dell’abitazione familiare, anche se non proprietario del bene.
Per quanto riguarda l’assegnazione dell’abitazione familiare e l’affidamento dei figli valgono sostanzialmente gli stessi principi stabiliti per la procedura di separazione.
L’assegno divorzile ha invece una natura diversa da quello che può essere stabilito in sede di separazione, in quanto trova causa nello scioglimento del vincolo matrimoniale.
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