Genitori separati o divorziati: richiesta assegno unico

Genitori separati o divorziati: richiesta assegno unico

domanda congiunta separazione divorzio

Il decreto legislativo n. 230 del 21.12.2021 ha istituito, con decorrenza dal 1.03.2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico mensile attribuito, ai nuclei familiari in base alla condizione economica del nucleo stesso, in base all’indicatore della situazione economica equivalente ISEE.  

Nel caso di separazione o divorzio l’assegno unico deve essere ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la c.d. responsabilità genitoriale ex art. 6, comma 4, D.lgs. n. 230/2021. In ipotesi di affidamento condiviso, difatti, si può optare per il pagamento ripartito al 50% tra i genitori, anche se le parti possono concordare per l’erogazione dell’assegno in misura intera al coniuge collocatario dei minori.

In caso di affidamento esclusivo la regola generale prevede il pagamento dell’assegno unico interamente al genitore affidatario, mentre nel caso di nomina di un tutore legale, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del minore tutelato.

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero a richiesta, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi selezione tale opzione nella domanda, se selezione invece la ripartizione in pari misura tra i genitori, potrà inserire nella domanda anche i dati dell’altro genitore.

Ai fini dell’importo spettante va calcolato l’ISEE minorenni per il nucleo familiare, l’importo massimo erogabile per ciascun figlio minorenne è pari ad Euro 175,00 mensili, per le famiglie che hanno un ISEE pari o inferiori ad Euro 15.000,00, mentre per chi presenta ISEE superiori, il contributo si riduce fino a 50,00 euro mensili.

 

L’assegno unico spetta:

  1.  per ogni figlio minorenne a carico, per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  2. per ogni figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, deve però dimostrare la frequenza o l’iscrizione a un percorso scolastico di durata quinquennale, finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore; ad un percorso di formazione professionale Regionale, di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di durata biennale o triennale, ad un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento;
  3. per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.                                                                                        

 

 

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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2021, n. 230.pdf