Al coniuge separato spetta il diritto di abitazione nella casa coniugale alla morte del coniuge?
Ai sensi dell’art. 540, comma 2, c.c., «Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni». Questo diritto è regolato come un prelegato, e in caso di divisione va dedotto in anticipo sulla formazione dell’asse ereditario.
In passato, la Cassazione ha sempre e costantemente applicato il principio in base al quale i diritti di abitazione e uso a favore del coniuge superstite fossero subordinato all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di un immobile adibito ad abitazione familiare (Cassazione, Sez. 2, n. 15277 del 2019, Cassazione, Sez. 2, n. 13407 del 2014). E in caso di separazione, questa condizione non si riteneva soddisfatta in quanto, a seguito della separazione personale, cessava anche lo stato di convivenza tra i coniugi, di modo che il coniuge separato non poteva beneficiare di tale diritto, che gli consentiva di restare nell’immobile coniugale sine die.
Con la sentenza n. 22566 del 26 luglio 2023, la Cassazione ha fornito un’interpretazione diversa e con esito opposto rispetto al precedente orientamento.
La Sezione Seconda civile ha infatti affermato il seguente principio:
«I diritti di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccettuato il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l’originaria destinazione familiare».
Sarà necessario pertanto verificare se tale orientamento si consoliderà in futuro con l’intervento di altre sentenze di legittimità che adotteranno lo stesso principio, o se si tratterà di un provvedimento isolato.
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Autore: Avv. Andrea TOTÒ