L’art. 473-bis.4 disciplina le modalità di ascolto del minore, stabilendo che quest’ultimo, compiuti gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, è ascoltato dal Giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati tutti i provvedimenti che lo riguardano.
Il minore ha un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzare a incidere sulla propria sfera individuale.
Il minore ha un vero e proprio diritto di esprimere il proprio pensiero in tutte le questioni e le procedure finalizzare a incidere sulla propria sfera individuale.
Per esplicita previsione normativa, le opinioni del minore, devono essere tenute in debita considerazione da parte del Giudice, conformemente ai principi stabiliti a livello sovranazionale – Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui Diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con Legge n. 176/1991 che, all’art. 12 impone agli Stati parti della Convenzione di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo interessa.
L’art. 473-bis.5 disciplina dettagliatamente le modalità dell’ascolto: in primis, è condotto dal Giudice, il quale può farsi assistere da esperti e altri ausiliari, se il procedimento riguarda più minori, di regola, il Giudice li ascolta separatamente.
La norma regolamenta l’ascolto c.d. diretto, ossia ad opera del Giudice e quello c.d. assistito, in cui l’audizione avviene con l’assistenza di un ausiliario o esperto in psicologia o psichiatria infantile.
Considerata la delicatezza dei temi sui quali il minore è chiamato ad esprimersi non è mai consentita la delega dell’ascolto del minore.
Al fine di garantire la riservatezza del minore, il Giudice deve adottare una serie di garanzie e di accorgimenti nel corso dell’ascolto: l’art. 25 della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, adottata dal Consiglio d’Europa e ratificata dall’Italia il 10 ottobre 2012 rubricato “Audizione del minore”, del resto, obbliga gli Stati parti di assicurare che le audizioni del minore siano condotte da professionisti e che si svolgano in locali concepiti e/o adattati a tale scopo.
In ogni caso, il Giudice deve procedere alla videoregistrazione della sua audizione.
Nei casi in cui non sia possibile procedere con la suddetta modalità, il processo verbale dell’ascolto del minore deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore.
AVVERTENZE
Autore: Avv. Silvia CLEMENZI