Con l’ordinanza del 2 luglio 2021 n. 18785 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio ormai consolidato che il figlio maggiorenne che non vuole lavorare e che non studia perde il diritto al mantenimento.
In relazione al concorrente profilo della mancanza di un progetto formativo effettivo, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all’interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
Di conseguenza, deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata. E il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro.
Al riguardo, deve precisarsi che costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un’età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservato dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d’inerzia colpevole (Cass. 5088/2018).
Non ha pertanto più diritto al mantenimento il figlio maggiorenne che non studia e che non vuole trovare un lavoro.
Scaricare il provvedimento [Ordinanza 2 luglio 2021, n. 18785]
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Autore: Avv. Andrea TOTÒ