La Corte di Cassazione con ordinanza n. 3769 dell’8 febbraio 2023 è tornata sul tema del limite al mantenimento del figlio maggiorenne, ribadendo che questi (o il genitore che percepisce per lui l’importo) perde il diritto se inizia a svolgere un lavoro, anche dal carattere solo stagionale o a tempo determinato, e indipendentemente dalla tipologia di lavoro scelto e dall’adeguatezza rispetto alle competenze acquisite.
L’obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio è una conseguenza del collocamento del minore presso uno dei genitori in conseguenza della separazione e non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass., Sez. VI, 15/02/2012, n. 2171; Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1773)
Tale orientamento è ormai consolidato e sono note le circostanze che fanno venir meno l’obbligo del genitore obbligato. La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev’essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo a queste componenti (cfr. Cass., Sez. I, 3/12/2021, n. 38366; 22/06/2016, n. 12952; Cass., Sez. VI, 5/03/2018, n. 5088):
Il decreto confermato in Cassazione non si era limitato a dare atto della capacità del figlio maggiorenne di procurarsi autonomamente i mezzi necessari per il proprio sostentamento, comprovata dallo svolgimento di un’attività lavorativa anche se a tempo determinato, ma aveva altresì rilevato la mancanza di specifiche allegazioni in ordine alle effettive possibilità di lavoro del giovane ed all’impegno da lui profuso nella ricerca di un’occupazione più stabile e confacente alle sue aspirazioni, anche alla luce dell’età da lui ormai raggiunta e del presumibile completamento del suo percorso formativo.
Con l’ordinanza in discussione è stato pertanto ribadito che il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia un lavoro (anche stagionale o a tempo determinato), dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass., Sez. I, 27/01/2014, n. 1585; 28/01/2008, n. 1761).
AVVERTENZE
Autore: Avv. Andrea TOTÒ