Il matrimonio è un negozio giuridico idoneo a creare un vincolo stabile, certo e duraturo tra due persone di sesso diverso che vogliono condividere un medesimo progetto di vita.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 898/1970, istitutiva del divorzio, il vincolo matrimoniale era indissolubile.
Il matrimonio è un istituto che è tutelato indirettamente dalle norme costituzionali ed espressamente dal codice civile (artt. 82 ss. c.c.).
Con il matrimonio si costituisce la famiglia legittima e si acquista lo status di coniuge.
Sussiste matrimonio solo in presenza di presupposti specifici: diversità di sesso tra i nubendi, libera e reciproca manifestazione di volontà e scambio dei consensi alla presenza dell’ufficiale di stato civile.
Il matrimonio si può celebrare solo tra persone che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni). Con espressa autorizzazione, le nozze possono essere celebrate anche quando il soggetto abbia compiuto il sedicesimo anno di età, a seguito di verifica e valutazione disposta dal tribunale competente (figura giuridica dell’emancipazione).
Dal vincolo matrimoniale discendono una molteplicità di rapporti patrimoniali e di diritti ed obblighi tra coniugi e tra genitori e figli (artt. 143 ss. c.c.).
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