Nell’ipotesi di negoziazione assistita raggiunta per il tramite di avvocati ai fini della soluzione della crisi del rapporto coniugale, il verbale dell’atto di accordo – che comprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili – deve essere autenticato da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato: in assenza di tale autenticazione, infatti, non sarà possibile procedere alla trascrizione dell’atto di trasferimento.
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto nel nostro ordinamento la c.d. procedura di negoziazione assistita da avvocati, come nuovo strumento di composizione amichevole delle liti (capo II del suddetto decreto).
La procedura di negoziazione assistita ricomprende anche la possibilità di addivenire a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Il D.L. n. 132 del 2014, art. 6 delinea un procedimento articolato in più fasi, i cui tratti caratterizzanti sono da individuarsi nella necessaria presenza di almeno un avvocato per parte e nel coinvolgimento del Procuratore della Repubblica. In tal caso, il comma 3 dell’art. 6 prevede che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è anche obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5.
L’art. 5 dispone inoltre che l’accordo che compone la controversia venga sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono i quali certificano l’autografia delle loro firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Il comma 3 del citato art. 5 prevede che, quando le parti, con tale accordo, concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Ne consegue che il fatto che l’accordo di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio non incide sulla necessità che, quando il suddetto accordo comprenda anche un atto di trasferimento immobiliare, ai fini della trascrizione, debba essere autenticato dal pubblico ufficiale a ciò preposto.
Pertanto, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1202 del 21.01.2020, “nell’ipotesi di negoziazione assistita da avvocati per soluzione di crisi del rapporto coniugale, il verbale dell’atto di accordo che comprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili deve essere autenticato da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; in assenza di tale autenticazione, non sarà possibile procedere alla trascrizione dell’atto di trasferimento”.
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Autore: Avv. SILVIA TRITTO