Nel nostro ordinamento non è sancito un limite legale oltre il quale il figlio non ha più diritto ad un mantenimento dal genitore separato e non convivente, pur essendo maggiorenne.
Questo perché i giudici devono valutare caso per caso il percorso formativo della prole e l’impegno profuso anche nella ricerca di un’attività lavorativa.
In tal modo si favoriscono i figli maggiorenni che non lavorano perché studenti o perché, pur impegnandosi nella ricerca, non riescono a trovare un’occupazione adeguata alle competenze raggiunte.
Negli ultimi anni sono intervenute diverse decisioni che hanno cercato di stabilire un limite oltre il quale il figlio che non lavora e non studia perde il diritto al mantenimento. Tra le altre:
La decisione in commento si aggiunge a tali precedenti precisando che “è corretto ritenere che l’onere della prova della autosufficienza dei figli spetta al genitore” e tuttavia data l’età della prole (due figlie di 29 anni al momento della sentenza) “può ritenersi sulla base di presunzioni che siano in grado di lavorare per provvedere al proprio mantenimento non risultando provata nella fattispecie alcuna disabilità o motivo ostativo né tantomeno un percorso di studi ancora da completare“.
Pertanto, in base all’Ordinanza n. 2056 del 24/01/2023 della Corte di Cassazione il figlio di ventinove anni che non ha alcuna disabilità o altro motivo ostativo alla ricerca di un lavoro, e che non ha alcun percorso di studi ancora da completare, si presume indipendente e perde il diritto al mantenimento.
La Corte ha anche richiamato un precedente, sempre della Cassazione (Ordinanza n.17183 del 14/08/2020), che aveva stabilito che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni“.
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Autore: Avv. Andrea TOTÒ