Con l’ordinanza n. 1482/2023 del 18/01/2023 la Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado che revocava il contributo al mantenimento ad una moglie che disponeva di redditi provati dalle risultanze dei conti correnti e dalle spese voluttuarie sostenute.
Tali spese avevano carattere di superficialità rispetto alle normali esigenze di vita, e la donna aveva anche letteralmente trasformato il proprio fisico dedicandosi ad una intensa e costante attività di body building.
Nel rigettare il ricorso della donna, la Corte di Cassazione ricorda che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, è finalizzata al riconoscimento del contributo fornito dall’ex coniuge, economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Non ha invece tra le finalità quella della ricostruzione del tenore di vita endoconiugale (cfr. Cass. Sezioni Unite 18287/2018, 18287/2019 e 5603/2020).
Secondo il parametro composito – assistenziale e perequativo compensativo – che è stato oggetto dell’elaborazione interpretativa delle Sezioni Unite, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Tale squilibrio va valutato alla luce dell’esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti.
Solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
Conclude pertanto la Corte stabilendo che sostenere spese voluttuarie è indice di mancanza di una sufficiente disparità reddituale, tanto da giustificare la revoca del contributo al mantenimento del coniuge.
AVVERTENZE
Autore: Avv. Andrea TOTÒ