Non si può avanzare la richiesta di aiuto economico ai nonni, affinché sopportino l’obbligo del mantenimento dei nipoti, per il solo fatto che uno dei due genitori non sia in grado di fornire il proprio contributo al mantenimento del figlio e se l’altro genitore è invece in grado di provvedervi.
L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori gli aiuti economici necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va interpretato nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori. Ma non solo.
Tale obbligo di mantenimento dei nonni deve investire contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore.
Dunque, per l’esistenza dell’obbligazione sussidiaria degli ascendenti, non basta l’inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una vera e propria mancanza di mezzi economici. Non rileva invece la mera volontà del genitore obbligato di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall’ art. 316-bis, comma 1, cod. civ.
Oltre a ciò, lo ha precisato la Cassazione civile, Sezione I, con ordinanza 12 ottobre 2023, n. 28446, deve sussistere contestualmente la situazione per cui anche l’altro genitore non può far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue capacità
Nel caso di specie, una mamma di tre figlie minori conveniva davanti al Tribunale di Grosseto i propri suoceri affinché, in assenza di contribuzione da parte del padre, provvedessero al mantenimento delle nipoti.
I nonni venivano condannati a versare 300,00 Euro per ciascuna nipote.
Il provvedimento è stato poi confermato dalla Corte d’appello di Firenze, i nonni, tuttavia, hanno deciso di presentare ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso degli ascendenti, ribadendo il disposto dell’art. 316-bis c.c., comma 1, ultimo periodo. Tale norma prevede che: «quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli».
In base a tale norma il compito di mantenere i figli spetta innanzitutto integralmente ai loro genitori. Se uno dei due genitori non può o non vuole farlo, l’altro deve intervenire.
Solo nel caso in cui si riscontra che entrambi i genitori versano in condizioni economiche disagiate, si può richiedere l’aiuto economico degli ascendenti.
AVVERTENZE
Autore: Avv. Silvia CLEMENZI