Con l’ordinanza n. 17546/2023 la Corte di Cassazione chiarisce cosa si deve intendere per spese straordinarie a cui deve contribuire il genitore non collocatario, ad integrazione dell’assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti.
Con il suddetto provvedimento, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui Tizio deduceva deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 315 bis c.c., per avere erroneamente ritenuto la Corte d’Appello che la retta della scuola militare fosse spesa di natura straordinaria, mentre era spesa ordinaria, trattandosi di scuola pubblica, e gli esborsi relativi al pagamento delle relative rette non erano affatto riconducibili ad imprevedibili o eccezionali.
Per la Suprema Corte infatti la doglianza di cui sopra è infondata, ribadendo al riguardo delle spese straordinarie per i figli i seguenti principi:
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Autore: Avv. SILVIA TRITTO