Onerosità e carattere straordinario della spesa per il figlio

La natura straordinaria della spesa può ricavarsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità

Con l’ordinanza n. 17546/2023 la Corte di Cassazione chiarisce cosa si deve intendere per spese straordinarie a cui deve contribuire il genitore non collocatario, ad integrazione dell’assegno di mantenimento per i figli non autosufficienti.

Con il suddetto provvedimento, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso con cui Tizio deduceva deducendo la violazione e falsa applicazione dell’articolo 315 bis c.c., per avere erroneamente ritenuto la Corte d’Appello che la retta della scuola militare fosse spesa di natura straordinaria, mentre era spesa ordinaria, trattandosi di scuola pubblica, e gli esborsi relativi al pagamento delle relative rette non erano affatto riconducibili ad imprevedibili o eccezionali.

 

I principi della sentenza sulle spese straordinarie per i figli

Per la Suprema Corte infatti la doglianza di cui sopra è infondata, ribadendo al riguardo delle spese straordinarie per i figli i seguenti principi:

  1. la Corte territoriale ha rimarcato le connotazioni particolari della spesa di cui trattasi, evidenziando in primo luogo che comportava esborsi di ammontare di gran lunga superiori a quelle di un qualsiasi liceo pubblico, per avere la scuola militare un programma educativo articolato e complesso, non comparabile con quello proprio delle ordinarie scuole superiori e, in secondo luogo, che alla suddetta spesa aveva acconsentito il padre, dopo un iniziale dissenso;
  2. il carattere straordinario della spesa può inferirsi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole;
  3. nel caso di specie, è l’entità dell’esborso, unitamente alla sua temporaneità, a caratterizzare la tipologia di contribuzione, sì da renderne incompatibile l’inclusione in quella ordinaria, dovendo, invece, la stessa essere ripartita “pro quota” tra i genitori secondo percentuali stabilite in sede di crisi familiare, e quindi, se del caso e nella sussistenza dei presupposti, modificabili all’esito di procedimento di revisione.

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