L’art. 473-bis.69 c.p.c. dispone che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente o di un minore. La norma riproduce il contenuto dell’art. 342.bis c.c., contestualmente abrogato, apportando alcuni miglioramenti: adesso, i provvedimenti possono essere adottati anche quando la convivenza tra l’autore dell’illecito e la vittima é cessata.
Il Giudice, su istanza del soggetto passivo della condotta o del pubblico ministero nel caso di soggetto minore, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 473-bis.70 c.p.c.
La norma suindicata, nel delineare il contenuto degli ordini di protezione, ripropone sostanzialmente il dettato dell’art. 342-ter c.c., ma con alcune modifiche significative apportate dalla riforma del processo civile.
La prima modifica effettuata dal legislatore della riforma riguarda il primo comma dell’art. 473-bis.70 c.p.c., nella parte in cui si fa riferimento al soggetto “beneficiario dell’ordine di protezione” anziché al precedente “istante”: ciò in quanto, come sopra evidenziato, il soggetto istante non sempre coincide con la persona offesa dalla condotta abusante, potendo invece trattarsi anche del pubblico ministero.
La seconda modifica, anch’essa relativa al primo comma della norma in commento, riguarda l’aggiunta della possibilità per il soggetto abusante – ove sia disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell’ordine di protezione – di avvicinarsi ai predetti luoghi per esigenze di salute, oltre che lavorative.
Tale modifica recepisce invero una prassi ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui – su istanza
del soggetto a cui veniva applicato il divieto di avvicinamento – poteva essere concessa una deroga al divieto di avvicinamento per il tempo strettamente necessario a soddisfare le esigenze connesse alla salute.
La terza modifica riguarda, invece, il secondo comma dell’art. 473-bis.70 c.p.c. e risulta essere quella più innovativa, poiché il legislatore ha eliminato il riferimento alla possibilità per il Giudice di disporre l’intervento di un centro di mediazione familiare.
La soppressione del riferimento alla mediazione familiare si è resa necessaria per adeguare la normativa vigente all’art. 48 della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa in data 11.05.2011 e ratificata dall’Italia con L. 27.06.2013, n. 77, che esclude ogni tentativo
di accordo o mediazione che comporti la comparizione personale delle parti.
Il Giudice poi nella scelta dell’ordine di protezione da applicare al caso concreto deve tenere conto delle esigenze contrapposte dell’autore della condotta pregiudizievole e del soggetto che l’ha subita: dovrà effettuare un bilanciamento tra gli interessi contrastanti, tenendo sempre in considerazione le peculiarità del contesto familiare di riferimento.
La misura scelta, inoltre, dovrà essere proporzionata alle allegazioni effettuate dalla parte richiedente, trattandosi di provvedimenti volti a limitare la libertà personale, ma allo stesso tempo dovrà essere adeguata a tutelare il soggetto passivo dal rischio di subire ulteriori pregiudizi.
Trattandosi di un provvedimento temporaneo, l’ordine di protezione non potrà avere durata superiore ad un anno dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso, salva la possibilità di proroga del termine, su richiesta di parte ovvero del pubblico ministero, se sono presenti minori.
La proroga potrà essere concessa solo per il tempo strettamente necessario e solamente in presenza di gravi motivi, ove persistano ragioni di pericolo per la salvaguardia del soggetto passivo della condotta abusante.
Il decreto con cui viene disposta l’adozione dell’ordine deve indicarne le modalità di attuazione.
Nei casi in cui sorgano “difficoltà o contestazioni” circa l’esecuzione dell’ordine, il Giudice provvede con decreto all’emanazione dei provvedimenti più opportuni per l’attuazione, disponendo l’eventuale ausilio della forza pubblica e/o dell’ufficiale sanitario.
Il provvedimento è reclamabile secondo le forme del reclamo camerale.
Si auspica che l’introduzione di specifiche norme in materia di abusi familiari all’interno del processo civile, possa prevedere nella pratica un maggiore utilizzo degli ordini di protezione, quale misura di immediata e pronta tutela delle vittime di violenza e di abusi familiari, laddove dovessero emergere, come, putroppo spesso accade, proprio in sede di separazione o divorzio.
AVVERTENZE
Autore: Avv. Silvia CLEMENZI