L’Istituto della negoziazione assistita è stato introdotto dal d.l. 132/2014 (convertito con legge 162/2014) al fine di definire le controversie in ambito familiare in un contesto extragiudiziario, affidato esclusivamente agli avvocati e ai coniugi. Inizialmente tale istituto trovava applicazione solo nei seguenti casi:
Con la Riforma Cartabia si è voluto estendere l’ambito di applicazione anche ad altri casi sempre in ambito familiare, con l’intento di colmare quel vuoto di tutela normativa prima esistente.
L’art. 1, comma 35, della Legge n. 206/2021 (c.d. Riforma Cartabia) modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all’art. 6 del d.l. n. 132/2014, per estendere l’applicazione di questo istituto anche alla soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all’affidamento e al mantenimento dei figli naturali, al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari.
L’art. 1 della citata legge, rende quindi possibile, con applicazione immediata, l’utilizzo della procedura di negoziazione assistita anche per disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Il comma 4, della Legge n. 206/2021 prevede poi una serie di incentivi – anche fiscali – volti ad incentivare l’utilizzo della negoziazione assistita in materia familiare: come ad esempio la possibilità di effettuare trasferimenti immobiliari o prevedere un assegno di mantenimento c.d. una tantum in sede di negoziazione assistita.
AVVERTENZE
Autore: Avv. Silvia CLEMENZI