La legge n. 206 del 26.11.2021 (c.d. Riforma del processo civile) ha disciplinato, unitamente alla revisione del processo civile, un apparato normativo volto alla creazione di un “rito unificato” applicabile a tutti i procedimenti relativi alle famiglie, alle persone e ai minorenni, prevedendo, a tal fine, l’istituzione di un “Tribunale unico per la famiglia, le persone e i minorenni.”
L’articolo 1, comma 24 della l. 206/2021, stabilisce i criteri direttivi per l’istituzione del Tribunale unico da attuarsi entro il 31 dicembre 2024.
Con l’istituzione del Tribunale unico per la famiglia e le persone (c.d. Tribunale per le famiglie), che avrà sede circondariale in composizione monocratica per il primo grado e composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado, verrà meno la dibattuta questione della ripartizione di competenze tra il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.
Dinnanzi a tale unico organo giurisdizionale, infatti, verranno incardinati tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attualmente di competenza del Tribunale Ordinario, del Giudice Tutelare e del Tribunale per i Minorenni. Resteranno esclusi solo i procedimenti di adottabilità e quelli relativi all’immigrazione, che saranno di competenza delle Sezioni specializzate del Tribunale.
In particolare, le sezioni circondariali decideranno in composizione monocratica e saranno competenti su tutti i procedimenti de potestate sino ad oggi attribuiti al Tribunale per i Minorenni, nello specifico:
decadenza della potestà genitoriale (art. 330 c.c.)
affido temporaneo del minore (art. 1 e 2 L. 184/93)
riconoscimento di figli nati da relazioni parentali
azione degli ascendenti per mantenere rapporti con i nipoti minorenni (art. 317bis c.c.)
amministrazione del patrimonio del minore e continuazione nell’esercizio di impresa
autorizzazione al matrimonio del minore
Sempre le sezioni circondariali saranno competenti anche dei procedimenti di competenza del Giudice Tutelare e di quelli relativi al risarcimento del danno endofamiliare.
Le sezioni distrettuali, invece, decideranno in composizione collegiale e vedranno l’attribuzione delle competenze in materia civile, amministrativa, penale, di sorveglianza e in materia di adottabilità e adozione, attualmente attribuite al Tribunale per i Minorenni e saranno, altresì, competenti relativamente alle impugnazione dei provvedimenti provvisori o definitivi, emessi dalle sezioni circondariali.
Ad essere unico sarà anche il rito, difatti, con la riforma verranno eliminate anche le differenze di rito, sarà uno solo il rito applicabile a tutte le controversie in materia di famiglia, che sino ad oggi, sono state frammentate in un molteplicità di procedure. Il rito unico – che sarà introdotto con ricorso – dovrà garantire una trattazione celere delle cause pur senza rinunciare alla garanzia per un giusto processo.
Altra importante novità introdotta dalla riforma è quella per cui i Giudici assegnati al Tribunale della Famiglia saranno individuati esclusivamente tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie e assegnati in via esclusiva al predetto Tribunale.
AVVERTENZE
Autore: Avv. Silvia CLEMENZI