La Corte di Cassazione è intervenuta con l’ordinanza n. 13345/2023 del 16/05/2023 a dirimere una controversia in cui una madre aveva citato in giudizio i nonni paterni, affinché questi ultimi pagassero il contributo per il mantenimento del figlio.
Il padre del minore infatti si era reso totalmente inadempiente all’obbligo gravante su di lui e la legge in questi casi può prevedere che intervengano i nonni per non far mancare al bambino o al ragazzo quanto necessario al suo mantenimento.
La fonte di questo obbligo è nell’art. 316 bis c.c., che riproduce il testo del previgente articolo 148 c.c., il quale dispone che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Precisa la Corte che non si tratta di “surroga” ma di una responsabilità sussidiaria, nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale e cioè i genitori.
Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori.
Tale obbligo va inteso in due sensi (Cass. n. 10419 del 02/05/2018):
Pertanto la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato in base al quale è necessario che nessuno dei due genitori adempia ai propri obblighi, o perché non vuole o perché non può, perché si possa chiedere il contributo dei nonni o degli altri ascendenti.
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Autore: Avv. Andrea TOTÒ