In materia di sottrazione internazionale dei minori quando è il genitore affidatario a sottrarre il minore all’altro genitore, quest’ultimo non può domandare il ritorno immediato del figlio, stante la liceità del suo trasferimento in conseguenza di una decisione sulla scelta della residenza che legittimamente spetta al genitore affidatario. Egli può invece sollecitare l’autorità centrale, a norma dell’articolo 21 della Convenzione, a compiere tutti i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all’esercizio del suo diritto.
Cass. sezione i civile – sentenza 20 gennaio-21 marzo 2005 n. 6014 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 16 del 23 aprile 2005, pagina 30)
In materia di affidamento dei figli minori il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo, nei limiti consentiti da una situazione comunque traumatizzante, i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore. In tale prospettiva consegue, da un lato, che la stessa posizione del genitore affidatario si configuri piuttosto che come un diritto, come un munus, e che la stessa regolamentazione del cosiddetto “diritto di visita” del genitore non affidatario debba far conto del profilo per cui un tale diritto si configuri esso stesso come uno strumento in forma affievolita o ridotta per l’esercizio del fondamentale diritto-dovere di entrambi i genitori, di mantenere, istruire ed educare i figli, il quale trova riconoscimento costituzionale nell’articolo 30, comma primo della Costituzione, e viene posto, dall’articolo 147 del Cc, fra gli effetti del matrimonio.
Cass. Sezione i, sentenza 4 gennaio 2005 n. 116 (in Giuda al Diritto, Edizione n. 5 del 5 febbraio 2005, pagina 38)
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