Non è fondata – in riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 155, comma 4, del Cc, nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, l’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, dal momento che la tutela del figlio naturale e’ immanente nell’ordinamento e deve essere attuata sulla base di un’interpretazione sistematica degli articoli 147, 148 e 261 del Cc e, quindi, anche con l’assegnazione della casa familiare, che costituisce luogo di formazione e sviluppo della personalità psicofisica del minore stesso.
Corte costituzionale – Sentenza 6-13 maggio 1998 n. 166 (in Guida al Diritto, Edizione n. 21 del 30 maggio 1998, pagina 40)
È manifestamente infondata – in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 30 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 151, comma 1, e 155 del Cc, nella parte in cui non prevede che la separazione giudiziale e i provvedimenti riguardanti i figli e l’assegnazione della casa familiare possano essere richiesti al giudice dal convivente more uxorio con il procedimento disciplinato dagli articoli 706-709 del codice di procedura civile.
Corte costituzionale – Sentenza 6-13 maggio 1998 n. 166 (in Guida al Diritto, Edizione n. 21 del 30 maggio 1998, pagina 40)
Non è fondata – in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione – la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2941, n. 1, del Cc, nella parte in cui non prevede che il corso della prescrizione resta sospeso tra i conviventi more uxorio.
Corte costituzionale – Sentenza 26-29 gennaio 1998 n. 2 (in Guida al Diritto, Edizione n. 8 del 28 febbraio 1998, pagina 50)
Nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, il convivente proprietario esclusivo dell’immobile precedentemente destinato alla convivenza ha diritto di ottenerne il rilascio da parte dell’altro convivente, che non ha alcun titolo per continuare a utilizzare l’abitazione.
Tribunale di Genova, sezione III, sentenza 23 febbraio 2004 n. 845 (in Guida al Diritto, Edizione n. 22 del 5 giugno 2004, pagina 61)
La convivenza extraconiugale intrapresa dal coniuge richiedente l’assegno, non implicando alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente, non comporta di per sé la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di separazione o di divorzio da parte dell’altro coniuge, ma può rilevare, ove rivesta requisiti di stabilità e di affidabilità, ai fini dell’accertamento delle condizioni del beneficiario, nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica del medesimo, risolvendosi in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito.
Cass. Sezione I, sentenza 6 febbraio 2004 n. 2251 (in Guida al Diritto, Edizione n. 13 del 3 aprile 2004, pagina 49)
AVVERTENZE