Sentenze – Convivenza more uxorio

Famiglia – Filiazione – Naturale – Riconosciuta – Cessazione della convivenza – Affidamento – Casa familiare – Assegnazione al genitore affidatario – Questione di costituzionalità dell’articolo 155 del Cc – Infondatezza. (Costituzione, articoli 3 e 30; Cc, articoli 147, 148, 155 e 261)

Non è fondata – in riferimento agli articoli 3 e 30 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 155, comma 4, del Cc, nella parte in cui non prevede, nell’ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, l’assegnazione della casa familiare al genitore affidatario di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, dal momento che la tutela del figlio naturale e’ immanente nell’ordinamento e deve essere attuata sulla base di un’interpretazione sistematica degli articoli 147, 148 e 261 del Cc e, quindi, anche con l’assegnazione della casa familiare, che costituisce luogo di formazione e sviluppo della personalità psicofisica del minore stesso.

Corte costituzionale – Sentenza 6-13 maggio 1998 n. 166 (in Guida al Diritto, Edizione n. 21 del 30 maggio 1998, pagina 40)

Famiglia – Separazione giudiziale – Procedimento – Inapplicabilità alla cessazione della convivenza more uxorio – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza. (Costituzione, articoli 2, 3, 24 e 30; Cc, articoli 151 e 155; Cpc, articoli 706, 707, 708 e 709)

È manifestamente infondata – in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 30 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 151, comma 1, e 155 del Cc, nella parte in cui non prevede che la separazione giudiziale e i provvedimenti riguardanti i figli e l’assegnazione della casa familiare possano essere richiesti al giudice dal convivente more uxorio con il procedimento disciplinato dagli articoli 706-709 del codice di procedura civile.

Corte costituzionale – Sentenza 6-13 maggio 1998 n. 166 (in Guida al Diritto, Edizione n. 21 del 30 maggio 1998, pagina 40)

Prescrizione – Sospensione – Per rapporti tra le parti – Conviventi more uxorio – Mancata sospensione – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza. (Costituzione, articoli 2 e 3; Cc, articolo 2941, n. 1)

Non è fondata – in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione – la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 2941, n. 1, del Cc, nella parte in cui non prevede che il corso della prescrizione resta sospeso tra i conviventi more uxorio.

Corte costituzionale – Sentenza 26-29 gennaio 1998 n. 2 (in Guida al Diritto, Edizione n. 8 del 28 febbraio 1998, pagina 50)

Convivenza more uxorio – Cessazione del rapporto – Proprietà esclusiva dell’abitazione da parte di uno dei conviventi – Diritto a ottenere il rilascio dell’immobile – Sussistenza. (Cc, articoli 143 e 832)

Nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, il convivente proprietario esclusivo dell’immobile precedentemente destinato alla convivenza ha diritto di ottenerne il rilascio da parte dell’altro convivente, che non ha alcun titolo per continuare a utilizzare l’abitazione. 

Tribunale di Genova, sezione III, sentenza 23 febbraio 2004 n. 845 (in Guida al Diritto, Edizione n. 22 del 5 giugno 2004, pagina 61)

Assegno divorzile – Convivenza extraconiugale del coniuge richiedente – Cessazione dell’obbligo di corresponsione – Esclusione. (Legge 878/1970, articolo 5)

La convivenza extraconiugale intrapresa dal coniuge richiedente l’assegno, non implicando alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente, non comporta di per sé la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di separazione o di divorzio da parte dell’altro coniuge, ma può rilevare, ove rivesta requisiti di stabilità e di affidabilità, ai fini dell’accertamento delle condizioni del beneficiario, nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica del medesimo, risolvendosi in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito.

Cass. Sezione I, sentenza 6 febbraio 2004 n. 2251 (in Guida al Diritto, Edizione n. 13 del 3 aprile 2004, pagina 49)

Torna alla pagina della giurisprudenza

  AVVERTENZE

I contenuti di questa pagina si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire il contributo di un professionista qualificato.
Per ottenere un parere legale in ordine alla questione giuridica che interessa è possibile richiedere una consulenza legale on-line oppure fissare un appuntamento con un avvocato del nostro studio legale con sedi in Roma o Milano.
Gli autori declinano ogni responsabilità per errori od omissioni, nonché per un utilizzo improprio o non aggiornato delle informazioni contenute nel sito.