Come già evidenziato nei precedenti articoli, la Riforma Cartabia, all’art. 473-bis.49 c.p.c., ha previsto la possibilità di una simultanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie.
La succitata norma dispone che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
La questione controversa riguarda però la possibilità di proporre il cumulo delle domande anche nel caso di separazione e divorzio congiunti.
Su questo, si sono espressi alcuni Tribunali con pronunce ed argomentazioni differenti, per lo più propense a favore del cumulo delle domande per tutti i procedimenti.
Dapprima, il Tribunale di Milano, con una sentenza del 5 maggio 2023, n. 3542, ha ritenuto il cumulo di domande applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, dando così alla nuova norma un’interpretazione assolutamente estensiva.
La Cassazione, in merito alla possibilità di proporre la domanda di separazione e divorzio anche nel ricorso congiunto, ha espresso anch’essa parere favorevole.
Con il meccanismo del tutto nuovo contenuto nell’art.473 bis 49 c.p.c. duqnue, ci si può rivolgere al Tribunale introducendo cumulativamente la domanda di separazione e di divorzio.
Solo nel futuro potremmo valutare l’efficacia e la validità di questa nuova riforma, sebbene, alcune perplessità in proposito potrebbero porsi sin da subito con riferimento alla posizione del coniuge economicamente più debole.
AVVERTENZE
Autore: Avv. Silvia CLEMENZI