Al momento della separazione, qualora uno dei due coniugi non abbia adeguati redditi propri e la separazione non sia a lui addebitabile per colpa, il giudice può stabilire che l’altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1 & co. c.c.).
Valutate le circostanze caso per caso, l’assegno deve garantire a chi lo riceve di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi effettivamente nella condizione economica di poterlo versare.
Il mantenimento è di regola corrisposto mensilmente. Il coniuge a cui spetta l’assegno può rinunciarvi.
In caso di inadempimento al pagamento dell’assegno, su richiesta del beneficiario, potrà essere disposto il sequestro di parte dei beni dell’obbligato, oppure potrà essere ordinato a terzi (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento della somma dovuta.
Qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi, il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell’assegno di mantenimento può essere modificato o revocato.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento. Avrà comunque diritto agli alimenti (che a differenza del mantenimento corrispondono ad una somma sufficiente a permettere la sussistenza) se si trovi in uno stato di particolare indigenza e povertà (art. 156, 3 & co. c.c.).
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