Con l’ordinanza del 20 giugno 2023 n. 17546, la Corte di Cassazione mette in chiaro cosa si deve intendere per spese straordinarie, cioè il mantenimento ulteriore rispetto a quello ordinario, a cui deve contribuire il genitore non collocatario, ad integrazione dell’assegno di mantenimento per i figli minori o non economicamente autosufficienti.
Il carattere straordinario della spesa hanno precisato gli ermellini può desumersi anche dalla sua rilevanza in termini di onerosità, perciò esulante dal regime ordinario di vita della prole.
La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha rimarcato le connotazioni particolari della spesa straordinaria ovvero la retta per la scuola militare frequentata dalla figlia minore, evidenziando, in primo luogo, che comportava esborsi di ammontare di gran lunga superiori a quelle di un qualsiasi altro liceo pubblico, per avere la scuola militare un programma educativo articolato e complesso, non paragonabile con quello proprio delle scuole pubbliche ordinarie e, in secondo luogo, che alla suddetta spesa il padre aveva acconsentito, seppur dopo un iniziale dissenso.
Nel caso in esame, infatti, è l’entità dell’esborso, unitamente alla sua temporaneità, a caratterizzare la tipologia di contribuzione, così da renderne incompatibile l’inclusione in quella ordinaria, dovendo, invece, la stessa essere ripartita “pro quota” tra i genitori secondo percentuali stabilite in sede di crisi familiare, e quindi, se del caso e nella sussistenza dei presupposti, modificabili all’esito di procedimento di revisione.
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Autore: Avv. Silvia CLEMENZI