In tema di assegno divorzile, sulla base delle ultime pronunce giurisprudenziali, si è stabilito che sia la disponibilità dei redditi provati dalle risultanze dei conti correnti che le stesse spese voluttuarie possono far venire meno l’obbligo dell’ex coniuge al relativo versamento. E’ proprio sulla base di queste circostanze, infatti, che la Corte di Appello di Roma ha revocato l’obbligo per l’ex marito di versare tale contributo economico. Decisione poi confermata dalla Corte Suprema di Cassazione con l’ordinanza n. 1482 del 18.01.2023. I Giudici Ermellini, riprendendo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018, hanno ricordato che l’assegno di divorzio ha una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell’assegno, adottando un criterio composito, occorre dunque:
– verificare se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell’esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle rispettive parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità;
– solo ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata nonchè al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
Nella fattispecie concreta, la Corte d’Appello, con accertamento in fatto, ha affermato che la ex moglie, al momento della dissoluzione del matrimonio, aveva la capacità di dedicarsi all’attività lavorativa ma che la stessa, come si evince dalle risultanze del suo conto corrente e dalle spese sostenute – anche di natura voluttuaria – disponesse di redditi idonei a renderla economicamente autonoma ed in grado di sostenere i costi dell’abitazione presa in locazione.
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Autore: Avv. SILVIA TRITTO